Articolo 21.
(Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale

 

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sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;

            c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;

            d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».

        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;

            b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».

        3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,» ;

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».

 

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        4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

        «Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
        2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.».